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Ordinanza — n. 181/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 181/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 181/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODOROVICH BRUNA nato a PIOVE DI SACCO il 28/10/1975 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Hodorovich Bruna; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittaile massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato alla prevenuta non risulta ancora prescritto (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurio tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 181/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittaile massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato alla prevenuta non risulta ancora prescritto (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurio tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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attenuazione della pena favoreggiamento altri capi d'accusa riduzione della pena responsabilità scemata istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODOROVICH BRUNA nato a PIOVE DI SACCO il 28/10/1975 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hodorovich Bruna; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittaile massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato alla prevenuta non risulta ancora prescritto (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurio tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Cotí)idiere estensore Il Presidente