Ordinanza — n. 179/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHETTA ANTONIO nato a CATANIA( ITALIA) il 04/09/1984 avverso il decreto del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Marchetta Antonio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità sociale del prevenuto, risulta in parte non consentito (poiché, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge) e comunque manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 1 e 2 del decreto impugnato, con argomentazioni tutt'altro che apparenti, valorizzando congruamente le misure cautelari applicate al prevenuto) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per sancire l'attuale sussistenza della pericolosità sociale del Marchetta, con conseguente conferma della misura di prevenzione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 179/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge) e comunque manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 1 e 2 del decreto impugnato, con argomentazioni tutt'altro che apparenti, valorizzando congruamente le misure cautelari applicate al prevenuto) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per sancire l'attuale sussistenza della pericolosità sociale del Marchetta, con conseguente conferma della misura di prevenzione;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHETTA ANTONIO nato a CATANIA( ITALIA) il 04/09/1984 avverso il decreto del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marchetta Antonio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità sociale del prevenuto, risulta in parte non consentito (poiché, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge) e comunque manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 1 e 2 del decreto impugnato, con argomentazioni tutt'altro che apparenti, valorizzando congruamente le misure cautelari applicate al prevenuto) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per sancire l'attuale sussistenza della pericolosità sociale del Marchetta, con conseguente conferma della misura di prevenzione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Conigl