Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 179/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 179/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 179/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHETTA ANTONIO nato a CATANIA( ITALIA) il 04/09/1984 avverso il decreto del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Marchetta Antonio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità sociale del prevenuto, risulta in parte non consentito (poiché, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge) e comunque manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 1 e 2 del decreto impugnato, con argomentazioni tutt'altro che apparenti, valorizzando congruamente le misure cautelari applicate al prevenuto) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per sancire l'attuale sussistenza della pericolosità sociale del Marchetta, con conseguente conferma della misura di prevenzione;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 179/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge) e comunque manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 1 e 2 del decreto impugnato, con argomentazioni tutt'altro che apparenti, valorizzando congruamente le misure cautelari applicate al prevenuto) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per sancire l'attuale sussistenza della pericolosità sociale del Marchetta, con conseguente conferma della misura di prevenzione;

Parole chiave

Generato dall'IA
misure cautelari minaccia attuale prognosi di pericolosità misura di sicurezza penale pericolo per l'incolumità pubblica motivi di sicurezza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHETTA ANTONIO nato a CATANIA( ITALIA) il 04/09/1984 avverso il decreto del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marchetta Antonio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità sociale del prevenuto, risulta in parte non consentito (poiché, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge) e comunque manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 1 e 2 del decreto impugnato, con argomentazioni tutt'altro che apparenti, valorizzando congruamente le misure cautelari applicate al prevenuto) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per sancire l'attuale sussistenza della pericolosità sociale del Marchetta, con conseguente conferma della misura di prevenzione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Conigl