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Ordinanza — n. 177/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as repetitive, factually contesting, and generic regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 177/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Rolla Calogero inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground repetitive and factually contesting the lower court's reasoning on mobile phone usage, while the second ground failed to address the appellate judges' lack of justification. Furthermore, the claim regarding generic mitigating circumstances was rejected as generic and unfounded, as sentencing discretion falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 365, comma 1, n. 1; Art. 365, comma 1, n. 2, lett. a) cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if it reiterates facts or arguments already examined, fails to confront the lower court's reasoning, or is manifestly unfounded in light of the trial judge's discretionary power to set the penalty within the statutory range.

Parole chiave

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repetitive appeal grounds factual contestation generic mitigating circumstances sentencing discretion inadmissible appeal ricettazione prove acquisite illegalmente recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 365, comma 1, n. 1, n. 2, lett. a) c.p.p.
Art. 648, quarto comma, c.p.
pen., ottemperando a un obbligo motivazionale parametrato sulla mitezza della pena irrogata rispetto alla forbice edittale; che il diniego della concessione delle attenuanti generiche è stato adeguatamente illustrato, richiamando i significativi precedenti e la pregressa valutazione ex art. 648, quarto comma, cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 712 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROLLA CALOGERO nato a MESSINA il 02/08/1972 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rolla Calogero; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione è reiterativo e fattuale contestando la portata inferenziale dell'utilizzo della Sim nel cellulare (circostanza congruamente valorizzata dalla Corte territoriale); Ritenuto che il secondo motivo, con cui si invoca la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., non si confronta con la motivazione dei giudici di appello in punto di mancanza di giustificazioni offerte dall'imputato, coerentemente con la consolidata esegesi di legittimità;

Considerato che il motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, oltre ad essere del tutto generico, non è consentito in sede di legittimità e risulta manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., ottemperando a un obbligo motivazionale parametrato sulla mitezza della pena irrogata rispetto alla forbice edittale; che il diniego della concessione delle attenuanti generiche è stato adeguatamente illustrato, richiamando i significativi precedenti e la pregressa valutazione ex art. 648, quarto comma, cod. pen. del valore del bene ricettato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Co)si9lier, estensore Il Pre