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Ordinanza — n. 176/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 176/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Obiba Ayoub inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant contested the lower court's failure to evaluate potential acquittal causes but failed to provide specific factual elements required by law. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary precision to allow the appellate judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the factual elements necessary for the appellate court to exercise its supervisory function.

Parole chiave

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generic appeal grounds Criminal Procedure Code lack of specificity acquittal causes inadmissible appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Obiba Ayoub; Ritenuto che l'unico, stringato motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata valutazione circa la sussistenza di cause di proscioglimento, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBIBA AYOUB nato il 24/01/1995 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Obiba Ayoub; Ritenuto che l'unico, stringato motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata valutazione circa la sussistenza di cause di proscioglimento, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. ii quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dalla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C