Italian Court dismisses appeal as lower court's fraud liability finding lacks cassation reviewable errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Perilli Tommaso inadmissible, ordering him to pay costs and fines. The appellant argued against the lower court's finding of criminal liability for insurance fraud, claiming a different reading of evidence. The court rejected this, ruling that cassation review is precluded for re-evaluating factual evidence or logical consistency of the trial court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own judgment for that of the lower court regarding the logical consistency of the trial decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERILLI TOMMASO nato a BARI il 12/12/1997 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Perilli Tommaso; Letta la memoria dell'avv. Giovanni Giorgiadi per la parte civile Intesa San Paolo Assicura, con allegata nota spese; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, si fonda su una diversa lettura dei dati processuali o comunque su un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova e non è, pertanto, consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 3 e 4, sull'elemento oggettivo e soggettivo della frode assicurativa) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; consegue altresì la condanna dell'imputata, risultata soccombente nei confronti della parte civile, alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile UBI Assicurazioni spa, che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Conigliere estensore Il P