Italian Court dismisses appeal as reiterated and non-allowed due to insufficient new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Scialò Cristian inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found both grounds for appeal were merely reiterated arguments lacking new evidence, as the original trial record already contained sufficient justification from witness testimonies and surveillance footage. Consequently, the appellate court's decision regarding the liability and criminal proceedings stood unchallenged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must present new facts or arguments; reiterated claims without fresh evidence are inadmissible in the judgment of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALO CRISTIAN nato a NAPOLI il 21/01/1997 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Scialò Cristian; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la viola2:ione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, risulta meramente reiterativo e non consentito, laddove sollecita una rilettura alternativa del materiale istruttorio, a fronte di un congruo apparato giustificativo che richiama la lineare deposizione della persona offesa e della moglie, suffragata da molteplici riscontri oggettivi (in particolare, le immagini del sistema di videosorveglianza); Considerato che il secondo motivo di ricorso, in tema di procedibilità del delitto di lesioni, è del pari reiterativo e non consentito, postulando una diversa ricostruzione dei fatti, impossibile nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Con gligre estensore Il Presidente