Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic criticism and failure to raise non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mario Corda's appeal inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The court rejected the first ground as merely generic and repetitive of arguments already dismissed at the appellate level, while the second ground regarding non-prosecution was inadmissible because it was not specifically raised in the appeal. Consequently, the court held that the lower court was not obligated to address the non-prosecution issue without a specific request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. peri.: An appeal is inadmissible if it contains only generic criticisms without specific argumentation, and causes of non-prosecution must be explicitly raised in the appeal to trigger the lower court's duty to examine them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDA MARIO nato a CASERTA il 30/07/1988 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Corda Mario; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è indeducibile perché fondato su censure, stringate e totalmente generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che la seconda doglianza, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri., non è consentita in sede di legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'esame dei tre motivi di gravame, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, sicché sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 - dep. 2022, Polillo, Rv. 282773);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Con ig4re estensore Il Presi