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Ordinanza — n. 171/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical reasoning vitiating the lower court's criminal liability finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 171/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mara Mondini inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued a defect in reasoning regarding the criminal liability of the accused, but the court found this based on a different interpretation of evidence rather than a logical flaw. Consequently, the court ruled that the lower court's judgment was logically sound and legally correct in establishing the crime.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on a different assessment of evidence or a distinct evaluation of its credibility, as the cassation court cannot re-evaluate the factual findings or the logical consistency of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal defect reasoning criminal re-evaluation evidence credibility assessment cassation preclusion motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONDINI MARA nato a MILANO il 22/05/1985 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mondini Mara; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, si fonda su una diversa lettura dei dati processuali o comunque su un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova e non è, pertanto, consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 6, sulla ricostruzione del fatto e sulla implausibilità, in assenza del minimo riscontro, della versione offerta dall'imputata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità della prevenuta e della sussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurq tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Co glre estensore Il Pre