Ordinanza — n. 170/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELCHIONDA ANTONIO nato a APRICENA il 05/07/1966 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Melchionda Antonio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il manc:ato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 8 della sentenza impugnata, che ha valutato, nella pienezza della giurisdizione di merito, non irrilevante l'importo contenuto nella carta carburante, già peraltro posto a fondamento della riconosciuta attenuante speciale) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione dell'invocata attenuante, essendo stato il danno cagionato l'esclusivo parametro per il riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità della ricettazione (sul punto si vedano Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 170/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 8 della sentenza impugnata, che ha valutato, nella pienezza della giurisdizione di merito, non irrilevante l'importo contenuto nella carta carburante, già peraltro posto a fondamento della riconosciuta attenuante speciale) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione dell'invocata attenuante, essendo stato il danno cagionato l'esclusivo parametro per il riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità della ricettazione (sul punto si vedano Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELCHIONDA ANTONIO nato a APRICENA il 05/07/1966 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Melchionda Antonio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il manc:ato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 8 della sentenza impugnata, che ha valutato, nella pienezza della giurisdizione di merito, non irrilevante l'importo contenuto nella carta carburante, già peraltro posto a fondamento della riconosciuta attenuante speciale) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione dell'invocata attenuante, essendo stato il danno cagionato l'esclusivo parametro per il riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità della ricettazione (sul punto si vedano Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673;
Sez. 2, n. 43394 del 17/10/2003, Marcianò, Rv. 227135); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Co si liere estensore Il Presidente