Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper review of trial court facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for fraud and sentencing, but the Court found the first two grounds based on a mere re-evaluation of evidence rather than a legal error, which is prohibited. The final ground was rejected as generic because it failed to specify the exact elements of the sentence determination under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or the logical soundness of the lower court's reasoning; complaints must be specific and point to distinct legal errors to be admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONI SOFIA nato a LORETO il 17/08/1976 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Schiavoni Sofia; Letta la memoria dell'avv. Giuseppe Capobianco per la ricorrente; Lette le conclusioni scritte dell'avv. Antonio Pucci per la parte civile Mario Brandi; Lette le conclusioni scritte dell'avv. Giuseppe Capobianco per la ricorrente; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta una violazione di legge in ordine alla sussistenza dei delitti di truffa contestati ai capi A e C dell'imputazione, si fondano su una diversa lettura dei dati processuali o comunque su un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova e non è, pertanto, consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anc:he di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine da 5 a 8, in particolare sull'idoneità decettiva degli artifici) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità della prevenuta e della sussistenza di entrambi i reati; Considerato che l'ultima doglianza, che lamenta un vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è generica per indeterminatezza perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pagina 9 in tema di callidità della condotta e di rilevante danno cagionato), non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; l'imputata non deve, però, essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, dal momento che quest'ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa