Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 168/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and failure to address first-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 168/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Giuseppe Liuzza inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the first-instance court's finding of criminal responsibility and the denial of generic mitigating circumstances equivalent to recidivism. The court rejected these arguments because they merely repeated previous criticisms without providing specific, reasoned analysis against the first-instance judgment's motivation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic criticisms that fail to provide specific arguments against the first-instance court's reasoning or if it ignores the motivation of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation generic criticisms rejected failure to address motivation procedural costs and fine motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 62-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIUZZA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/08/1975 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; '')/1

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Liuzza Giuseppe; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, è indeducibile perché fondato su censure basate su un'alternativa ponderazione del compendio istruttorio, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della motivazione), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata recidiva, invoca il riconoscimento delle circostanze generiche in regime di equivalenza, senza confrontarsi con la motivazione di primo grado, laddove condivide il giudizio del Tribunale sulla insussistenza di elementi idonei a fondare l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. (peraltro non indicate neppure dal ricorrente) e richiama poi i gravi precedenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Cdillfilieriziéstensore Il Presidente