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Ordinanza — n. 167/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 167/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 167/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCHI MIRKO nato a SONDRIO il 17/11/1969 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Franchi Mirko; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la tardività e comunque non rituale presentazione delle querele da parte delle persone offese, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito, rimasti privi di effettiva confutazione (si vedano le pagine 12 e 13, coerenti con la giurisprudenza di legittimità in termini di decorrenza del termine ex art. 124 cod. pen. solo dalla c:ompiuta conoscenza dei fatti), dovendosi le censure pertanto considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 124 cod. pen; Ordinanza — n. 167/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 124 cod. pen. solo dalla c:ompiuta conoscenza dei fatti), dovendosi le censure pertanto considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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restituzione del termine intervenuta prescrizione ritardo ingiustificato tempestività dell'inoltro prove tardive termine di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 124 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCHI MIRKO nato a SONDRIO il 17/11/1969 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Franchi Mirko; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la tardività e comunque non rituale presentazione delle querele da parte delle persone offese, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito, rimasti privi di effettiva confutazione (si vedano le pagine 12 e 13, coerenti con la giurisprudenza di legittimità in termini di decorrenza del termine ex art. 124 cod. pen. solo dalla c:ompiuta conoscenza dei fatti), dovendosi le censure pertanto considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Csiliereestensore Il President