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Ordinanza — n. 166/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 166/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 166/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 27/02/1997 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Macrì Francesco; Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si contesta in termini, per lo più fattuali, la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame rimaste senza una adeguata confutazione (si vedano le pagine 5 e 6) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 166/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame delle censure formali riesame dell'entità pena sanzione disciplinare dell'avvocato motivi di cassazione sanzioni pecuniarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 27/02/1997 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Macrì Francesco; Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si contesta in termini, per lo più fattuali, la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame rimaste senza una adeguata confutazione (si vedano le pagine 5 e 6) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Coi,501iere