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Ordinanza — n. 165/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for factual reiteration and improper review of trial court's evidence assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 165/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's record was incomplete. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding counterfeit goods, but the court found the grievances to be mere factual repetitions without legal argumentation. Consequently, the court upheld the trial judge's logical assessment of expert reports versus physical labels, affirming the conviction under Article 648 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 365, 366, 367 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or logical consistency of the lower court's reasoning, dismissing appeals based on alleged incompleteness of records or differing weightings of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reiteration review of evidence Article 648 penal code counterfeit goods liability lacune probatorie accertamento insufficiente dei fatti omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRIOTTA ANGELO nato a MILANO il 08/11/1964 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Castriotta Angelo; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'incompletezza del verbale di riconoscimento della refurtiva, è indeducibile perché fondato su censure schiettamente fattuali che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 2 e 3), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato che la seconda doglianza, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del prevenuto, si fonda su una diversa lettura dei dati processuali o comunque su un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova e non è, pertanto, consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 2 e 3, che, condividendo le argomentazioni del primo giudice, considera prevalenti le conclusioni degli esperti anticontraffazione rispetto alla mera presenza delle etichette su due soli giubbotti e reputa implausibile la versione difensiva) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023