Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 164/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as cassation courts cannot re-evaluate evidence or logic of lower court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 164/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Dhafer Amir inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of criminal liability for the offense of receiving stolen goods, but the court rejected this generic challenge. The decision rests on the principle that the Court of Cassation cannot re-examine the logical consistency of the trial court's reasoning or reassess the weight of evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or the logical soundness of the lower court's decision, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Cassation preclusion re-evaluation of evidence logical consistency of judgment inadmissibility of appeal criminal liability assessment recupero dei costi restituzione delle prestazioni motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHAFER AMIR nato a CREMA il 27/04/1991 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dhafer Amir; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, si fonda su una diversa lettura dei dati processuali o comunque su un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova e non è, pertanto, consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del :31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 7 in tema di ricostruzione della vicenda, senza illogicità o contraddizioni) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di ricettazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Coni94'iere estensore Il Presiden