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Ordinanza — n. 162/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments already rejected by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 162/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Sean De Ragna's appeal against the Milan Court of Appeal's judgment inadmissible. The appellant argued that extortion should be reclassified as fraud, but the court found his arguments merely repetitive of those previously rejected. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequa repetition of arguments already cited and rejected by the lower court without providing new specific criticism.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments doctrine extortion versus fraud Court of Cassation procedure lack of specific criticism estorsione minaccia nel diritto penale timore

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE RAGNA SEAN nato a MILANO il 04/12/1991 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Ragna Sean; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti all'imputato in termini di estorsione, e se ne invoca la derubricazione nel delitto di truffa, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle 'già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 4, che correttamente ritiene che la "truffa dello specchietto", a fronte della minaccia di spezzare una gamba alla persona offesa, trasmodi in estorsione), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Con'sg ier estensore Il Presidente