Cassation court dismisses appeal as reiterative and factually unfounded regarding non-prosecution claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a non-prosecution claim under Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court rejected this based on significant harm to the victim and loss of their vehicle. The court found the appeal to be merely repetitive and factually unsupported, noting the trial judge correctly applied legal arguments to exclude the exemption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal that is merely reiterative and based on manifestly unfounded factual considerations is inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and legally correct.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'OLIVA MASSIMO nato a ROMA il 17/03/1967 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di D'Oliva Massimo; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta reiterativo, fondato su considerazioni schiettamente fattuali e comunque manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per giustificare l'esclusione dell'esimente, richiamando il non trascurabile danno alla persona offesa, privata per lungo tempo della propria vettura e della possibilità di circolazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così