Italian Court dismisses appeal on procedural grounds for re-evaluating evidence and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Kevin Giardinieri's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly evaluate the victim's statements and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting the first argument sought a new factual assessment prohibited at the appellate stage, while the second was deemed unfounded due to adequate reasoning on sentencing parameters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely requests a different evaluation of evidence or sentencing discretion without demonstrating a violation of law or logic.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINIERI KEVIN, nato a Jesi il 06/10/1994 avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Kevin Giardinieri; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione «in ordine alle dichiarazioni della persona offesa», con riguardo alla conferma dell'affermazione di responsabilità, non è consentito, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che risulta priva di contraddizioni o illogicità (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), le doglianze del ricorrente appaino sostanzialmente dirette a ottenere una diversa valutazione del significato probatorio delle dichiarazioni della persona offesa Everton Mengarelli e, più in generale, degli elementi di prova - e, quindi, una ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito - il che non è consentito in questa sede di legittimità; considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta il vizio della motivazione con riguardo alla conferma del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'aumento di pena per la continuazione, è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato: con un'argomentazione non illogica, che l'invocata mera «condotta processuale non ostruzionistica» dell'imputato, in quanto doverosa, non si poteva ritenere di per sé idonea a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che l'aumento di pena per la continuazione si doveva ritenere «contenul:o», tenuto conto dell'intensità del dolo e della pervicacia della condotta dell'imputato, così dando sufficientemente conto dell'utilizzo, nell'esercizio della propria discrezionalità, anche in relazione ai suddetti aumenti di pena, dei parametri stabiliti dall'art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 no