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Ordinanza — n. 159/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 159/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 159/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADIO LUIGI, nato ad Ascoli Piceno il 24/05/1982 avverso la sentenza del 20/12/2022 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Luigi Amadio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio motivazionale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., «per erronea ricostruzione del fatto», è generico, in quanto si fonda su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame, con una motivazione del tutto priva di contraddizioni e illogicità (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), con la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi compiutamente, come risulta dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il vizio motivazionale, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., con riguardo a «dosimetria della pena e aumento per la continuazione», è anch'esso generico in quanto si limita a riproporre l'argomento, già prospettato in sede di appello, che «si è trattato di episodi collegati a una particolare fase esistenziale dell'imputato», senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha adeguatamente motivato con riguardo alla determinazione della misura della pena, evidenziando come l'attività di ricettazione realizzata dall'imputato si dovesse ritenere strutturata, comprendendo diversi beni e con ciò rivelando una certa sistematicità della condotta delittuosa, dando così adeguatamente conto di avere impiegato, nell'esercizio della propria discrezionalità, i parametri dell'art.133 cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 159/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Luigi Amadio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio motivazionale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., «per erronea ricostruzione del fatto», è generico, in quanto si fonda su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame, con una motivazione del tutto priva di contraddizioni e illogicità (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), con la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi compiutamente, come risulta dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il vizio motivazionale, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., con riguardo a «dosimetria della pena e aumento per la continuazione», è anch'esso generico in quanto si limita a riproporre l'argomento, già prospettato in sede di appello, che «si è trattato di episodi collegati a una particolare fase esistenziale dell'imputato», senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha adeguatamente motivato con riguardo alla determinazione della misura della pena, evidenziando come l'attività di ricettazione realizzata dall'imputato si dovesse ritenere strutturata, comprendendo diversi beni e con ciò rivelando una certa sistematicità della condotta delittuosa, dando così adeguatamente conto di avere impiegato, nell'esercizio della propria discrezionalità, i parametri dell'art.133 cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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momento del reato difetto di motivazione motivi probatori testimonianza inattendibile corrispondenza con il difensore alibi

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Luigi Amadio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio motivazionale, in relazione all'art. 192 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADIO LUIGI, nato ad Ascoli Piceno il 24/05/1982 avverso la sentenza del 20/12/2022 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luigi Amadio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio motivazionale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., «per erronea ricostruzione del fatto», è generico, in quanto si fonda su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame, con una motivazione del tutto priva di contraddizioni e illogicità (si vedano, in particolare, le pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), con la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi compiutamente, come risulta dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il vizio motivazionale, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., con riguardo a «dosimetria della pena e aumento per la continuazione», è anch'esso generico in quanto si limita a riproporre l'argomento, già prospettato in sede di appello, che «si è trattato di episodi collegati a una particolare fase esistenziale dell'imputato», senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale ha adeguatamente motivato con riguardo alla determinazione della misura della pena, evidenziando come l'attività di ricettazione realizzata dall'imputato si dovesse ritenere strutturata, comprendendo diversi beni e con ciò rivelando una certa sistematicità della condotta delittuosa, dando così adeguatamente conto di avere impiegato, nell'esercizio della propria discrezionalità, i parametri dell'art.133 cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novemb