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Ordinanza — n. 158/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against denial of generic mitigating circumstances due to lack of positive elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 158/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by four individuals inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for generic mitigating circumstances under Articles 62-bis and 133 of the Penal Code, but the Court of Appeal had already provided adequate reasoning for their denial. The Supreme Court upheld this decision, confirming that without positive elements or circumstances, such mitigation cannot be granted, thereby rejecting the claims as unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis, 132, 133 cod. pen.; The court may legitimately deny generic mitigating circumstances when no positive elements or circumstances exist, as the mere absence of a criminal record is insufficient for such reduction.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances positive elements requirement criminal record insufficiency appeal inadmissibility penal code provisions court of cassazione discretionary sentencing circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMANO ANTONIO, nato ad Avellino il 24/11/1965 ROMANO ALESSANDRO, nato a Nola il 02/12/1996 ABRUZZESE VINCENZO MORENO, nato a Nocera Inferiore il 10/02/1997 ROMANO MAFALDA, nata a Nola il 22/01/1964 ROMANO BRUNO, nato ad Avellino il 03/07/1991 avverso la sentenza del 27/10/2022 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRMO Letti i ricorsi di Alessandro Romano, Bruno Romano e Vincenzo Moreno Abbruzzese (ricorsi proposti con un unico atto) e di Antonio Romano e Mafalda Romano (ricorsi proposti con un ulteriore unico atto); ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., con riguardo alla conferma del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati, in quanto la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego delle suddette circostanze attenuanti, evidenziando come non risultassero elementi o circostanze di segno positivo, che, peraltro, non sono stati evidenziati neppure nei motivi di ricorso; considerato che la Corte di cassazione ha statuito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01); rilevato che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato anche con riguardo alla conferma della determinazione della misura della pena, ritenendola la stessa equa in considerazione dell'entità del fatto commesso dagli imputati, anche alla luce della spiccata aggressività che gli stessi avevano dimostrato, così dando conto dell'esercizio della propria discrezionalità in aderenza ai principi e ai parametri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data