Italian court dismisses appeal claiming lack of generic mitigating circumstances due to insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Mbaye Alioune inadmissible for failing to comply with procedural requirements for raising generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court incorrectly omitted these circumstances, but the court noted the first instance judgment already provided a reasoned explanation based on the absence of additional positive elements beyond the special mitigating circumstance under Article 648 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and dismissed it, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; The Court holds that the failure to recognize generic mitigating circumstances is legally justifiable when the first instance judgment is motivated by the absence of further positive elements beyond those constituting the special mitigating circumstance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE ALIOUNE nato a MECKHE( SENEGAL) il 05/05/1992 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mbaye Alioune; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità e risulta manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo ulteriori rispetto a quanto già posto a fondamento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 cod. pen. (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Consig)e$ estensore Il Presidente