Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 156/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 156/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 156/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLO MARGIO ANDREA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 07/02/1970 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Dello Margio Andrea; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per giustificare l'esclusione dell'esimente, richiamando - con argomentazione scevra di vizi logico-giuridici - la pervicacia della condotta, protratta anche dopo il sequestro amministrativo, e l'ampiezza dell'occupazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 156/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per giustificare l'esclusione dell'esimente, richiamando - con argomentazione scevra di vizi logico-giuridici - la pervicacia della condotta, protratta anche dopo il sequestro amministrativo, e l'ampiezza dell'occupazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
punibilità capacità di subire la carcerazione atto sessuale con un detenuto favoreggiamento proporzionalità della detenzione carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Dello Margio Andrea; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLO MARGIO ANDREA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 07/02/1970 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Dello Margio Andrea; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per giustificare l'esclusione dell'esimente, richiamando - con argomentazione scevra di vizi logico-giuridici - la pervicacia della condotta, protratta anche dopo il sequestro amministrativo, e l'ampiezza dell'occupazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre