Ordinanza — n. 156/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLO MARGIO ANDREA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 07/02/1970 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Dello Margio Andrea; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per giustificare l'esclusione dell'esimente, richiamando - con argomentazione scevra di vizi logico-giuridici - la pervicacia della condotta, protratta anche dopo il sequestro amministrativo, e l'ampiezza dell'occupazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 156/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per giustificare l'esclusione dell'esimente, richiamando - con argomentazione scevra di vizi logico-giuridici - la pervicacia della condotta, protratta anche dopo il sequestro amministrativo, e l'ampiezza dell'occupazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLO MARGIO ANDREA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 07/02/1970 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dello Margio Andrea; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per giustificare l'esclusione dell'esimente, richiamando - con argomentazione scevra di vizi logico-giuridici - la pervicacia della condotta, protratta anche dopo il sequestro amministrativo, e l'ampiezza dell'occupazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre