Ordinanza — n. 154/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARKA AMINE nato il 05/08/1994 BARKA ABDELFATTAH nato il 28/03/1996 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; t. Letto il ricorso di Barka Amine e Barka Abdelfattah; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è reiterativo e manifestamente infondato, poiché, da un lato, la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524) e, dall'altro, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, di modo che, stante l'eccezionalità dell'istruttoria nel giudizio di secondo grado, mentre il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, laddove si evidenzi la sussistenza di emergenze istruttorie sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 154/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Barka Amine e Barka Abdelfattah; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è reiterativo e manifestamente infondato, poiché, da un lato, la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524) e, dall'altro, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, di modo che, stante l'eccezionalità dell'istruttoria nel giudizio di secondo grado, mentre il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, laddove si evidenzi la sussistenza di emergenze istruttorie sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARKA AMINE nato il 05/08/1994 BARKA ABDELFATTAH nato il 28/03/1996 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; t.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Barka Amine e Barka Abdelfattah; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è reiterativo e manifestamente infondato, poiché, da un lato, la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524) e, dall'altro, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, di modo che, stante l'eccezionalità dell'istruttoria nel giudizio di secondo grado, mentre il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, laddove si evidenzi la sussistenza di emergenze istruttorie sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114;
Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741); Considerato che il secondo motivo di ricorso è reiterativo, fondato su valutazioni fattuali e manifestamente infondato, dal momento che la Corte di appello chiarisce, con argomenti non illogici né contraddittori e pertanto intangibili in questa sede, che le scuse porte alla persona offesa non possono, nel giusto contesto e tenuto conto della negazione degli addebiti, essere qualificate come segno di resipiscenza così da escludere la meritevolezza delle attenuanti generiche, aggiungendo come la pena base sia assai lontana dalla media edittale, pur in presenza di plurime aggravanti, e l'aumento per la continuazione sia mite e comunque congruo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2