Criminal appeal dismissed because appellate court's assessment of social danger regarding recidivism is non-reviewable fact finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mahmd Dachrwi inadmissible regarding the application of recidivism under Article 99 of the Penal Code. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning, but the court held that the lower court's finding that recent crimes demonstrated persistent social danger was a non-reviewable factual judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; The Court of Cassazione cannot review the factual assessment of social danger and persistence of danger made by the appellate court when applying recidivism, as such evaluations are not subject to legal scrutiny.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHMD DACHRWI, nato in Tunisia il 06/09/1995 avverso la sentenza del 09/05/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mahmd Dachrwi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge, in relazione all'art. 99 cod. pen., con riguardo all'applicazione della recidiva, non è consentito atteso che la Corte d'appello ha applicato tale circostanza aggravante ritenendo, in modo argomentato (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata), che i reati di rapina e resistenza a un pubblico ufficiale sub iudice, posti in relazione con le precedenti condanne riportate dall'imputato per due reati contro il patrimonio, commessi nel 2021, fossero dimostrativi della rilevante e persistente pericolosità sociale del Dachrwi, peraltro privo di stabile dimora e di attività lavorativa, con ciò esprimendo un giudizio di fatto che non è sindacabile in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023.