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Ordinanza — n. 152/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 152/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 152/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCONI STEFANIA nato a ROMA il 11/05/1986 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Cicconi Stefania; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici con cui l'impugnazione non si confronta appieno, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per giustificare l'esclusione dell'esimente alla luce della perdurante permanenza del reato conformemente all'insegnamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 152/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici con cui l'impugnazione non si confronta appieno, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per giustificare l'esclusione dell'esimente alla luce della perdurante permanenza del reato conformemente all'insegnamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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criminalità persistente durata dell'infrazione circostanze aggravanti o attenuanti prestazione durevole eccezioni difensive mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Cicconi Stefania; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCONI STEFANIA nato a ROMA il 11/05/1986 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cicconi Stefania; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici con cui l'impugnazione non si confronta appieno, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per giustificare l'esclusione dell'esimente alla luce della perdurante permanenza del reato conformemente all'insegnamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Con igfiere