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Ordinanza — n. 151/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 151/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 151/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASAR AHMED (CUI 0415YW2) nato il 15/02/1981 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Nasar Ahmed; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risulta ancora prescritto (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186), senza che abbia in alcun modo inciso sulla qualificazione giuridica la modifica legislativa intervenuta a seguito del D.Igs. 195/2021;

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 151/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risulta ancora prescritto (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186), senza che abbia in alcun modo inciso sulla qualificazione giuridica la modifica legislativa intervenuta a seguito del D.Igs. 195/2021;

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione della pena aggravamento della pena responsabilità scemata modifica della sentenza prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASAR AHMED (CUI 0415YW2) nato il 15/02/1981 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nasar Ahmed; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risulta ancora prescritto (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186), senza che abbia in alcun modo inciso sulla qualificazione giuridica la modifica legislativa intervenuta a seguito del D.Igs. 195/2021;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Co ere estensore Il Preside