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Ordinanza — n. 150/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 150/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Manuel Scorretti inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding his liability based on photographic identification and the victim's recognition, arguing for a different assessment of evidence reliability. The court rejected these claims as they merely repeated reasons already discussed and dismissed by the appellate judge, who had found the victim's identification credible and supported by physical evidence like a specific knife found at the suspect's home.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on arguments that merely repeat reasons already discussed and rejected by the court of second instance, lacking any new elements to justify a different evaluation of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of arguments judicial economy second instance review evidence reliability court costs criminal procedure prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORRETTI MANUEL, nato a Roma il 24/08/1983 avverso la sentenza del 30/03/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Manuel Scorretti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità del ricorrente in seguito a individuazione fotografica dello stesso da parte della persona offesa, non è consentito, poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata), il quale ha ampiamente argomentato in ordine all'attendibilità del riconoscimento, da parte della persona offesa, dell'imputato quale autore della rapina con argomenti non manifestamente illogici né contraddittori - sottolineando, tra l'altro, come lo stesso riconoscimento avesse trovato una conferma nel rinvenimento, nell'abitazione dell'imputato, di un coltello, con particolari caratteristiche, che era stato anch'esso riconosciuto dalla persona offesa come quello che era stato utilizzato dal rapinatore -, rispetto ai quali le doglianze del ricorrente, in quanto sostanzialmente dirette a sollecitare una differente valutazione dell'attendibilità del suddetto riconoscimento e, più in generale, della valenza probatoria dei vari elementi di prova, non sono ammissibili in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre