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Ordinanza — n. 149/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 149/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 149/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO ALESSANDRO, nato a Roma il 10/12/1970 avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Alessandro Grasso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 110, 628, primo e terzo comma, n. 1), e 61 n. 5), cod. pen., è generico per indeterminatezza perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della stessa sentenza), non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura formulata, limitandosi a operare un riferimento a meramente asserite e, appunto, non specificate, frammentarietà e lacunosità delle dichiarazioni della persona offesa, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 149/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Alessandro Grasso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 110, 628, primo e terzo comma, n. 1), e 61 n. 5), cod. pen., è generico per indeterminatezza perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della stessa sentenza), non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura formulata, limitandosi a operare un riferimento a meramente asserite e, appunto, non specificate, frammentarietà e lacunosità delle dichiarazioni della persona offesa, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravi addebiti penali revisione della sentenza penale asserzione difendibile verdetto di colpevolezza esame di cassazione allegazioni d'asilo contraddittorie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO ALESSANDRO, nato a Roma il 10/12/1970 avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro Grasso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 110, 628, primo e terzo comma, n. 1), e 61 n. 5), cod. pen., è generico per indeterminatezza perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della stessa sentenza), non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura formulata, limitandosi a operare un riferimento a meramente asserite e, appunto, non specificate, frammentarietà e lacunosità delle dichiarazioni della persona offesa, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023.