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Ordinanza — n. 146/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for alleged violation of reformatio in peius principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 146/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Manzi inadmissible regarding a criminal conviction for attempted extortion. The appellant argued the lower court violated procedural rules and the principle against increasing the penalty on appeal, but the appellate court had already reduced the sentence and applied aggravating circumstances correctly. The court ruled that the appellate court's reasoning was sufficient and not subject to review, thus upholding the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 63, comma 4, cod. pen.: The principle of reformatio in peius does not apply when the appellate court reduces the sentence or applies aggravating circumstances in a manner consistent with the first instance judgment, provided the reasoning is sufficient and discretionary.

Parole chiave

Generato dall'IA
reformatio in peius criminal appeal aggravating circumstances procedural inadmissibility sentencing reduction recidiva nell'infrazione aggravamento della pena tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 63, comma 4, cod. pen.
pen., è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha ridotto la pena che era stata complessivamente irrogata dal giudice di primo grado e, in particolare, nel rispetto dell'art. 63, quarto comma, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZI PASQUALE, nato a Limbiate il 08/03/1971 avverso la sentenza del 11/01/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Manzi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'applicazione della recidiva reiterata specifica, è manifestamente infondato, atteso che Corte d'appello (si veda, in particolare, la pag. 7 della sentenza impugnata) ha applicato tale circostanza aggravante ritenendo che il reato di tentata estorsione sub iudice, posto in relazione con le precedenti condanne riportate dall'imputato, si dovesse ritenere espressivo di una più intensa e allarmante pericolosità e capacità a delinquere dell'imputato, motivazione che si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità; considerato che il secondo motivo di ricorsi:), con cui si lamenta la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha ridotto la pena che era stata complessivamente irrogata dal giudice di primo grado e, in particolare, nel rispetto dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., ha prima applicato la pena per la più grave circostanza della recidiva reiterata specifica e, poi, ha facoltativamente - e motivatamente - aumentato la pena in relazione alla circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso, applicando per tale circostanza aggravante, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente, un aumento «nella stessa misura in cui ha proceduto il Giudice di primo grado», senza, perciò, violare il divieto di reformatio in peius; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novem