Italian Court dismisses appeal against appellate court's application of recidivism and balancing of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Diego Cotugno inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's application of recidivism and its balancing of mitigating circumstances against the aggravated offense. The court found the lower court's factual assessment regarding the defendant's persistent criminal nature unchallengeable at this stage and its conclusion on sentencing equivalence logical and coherent under the penal code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The Court of Cassazione cannot review the factual assessment of recidivism or the balancing of mitigating circumstances against aggravating factors if the lower court's reasoning is not manifestly illogical or incoherent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTUGNO DIEGO, nato a Napoli il 28/01/1987 avverso la sentenza del 23/02/2023 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Diego Cotugno; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva «e/o» al mancato giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla stessa recidiva, è manifestamente infondato, atteso che: quanto alla recidiva, la Corte d'appello l'ha applicata ritenendo, in modo argoimentato, che il reato di rapina sub iudice, posto in relazione con le precedenti condanne riportate dall'imputato per rapina e detenzione di armi, ancorché lontane nel tempo, fosse dimostrativo di una mai sopita indole delinquenziale e della persistenza della pericolosità del Cotugno, con ciò esprimendo un giudizio di fatto che non è sinclacabile in questa sede di legittimità; quanto al giudizio di equivalenza tra l'applicata recidiva e le concesse circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello, nel rinviare a quanto aveva già esposto a proposito dell'applicazione della recidiva, mostra di avere considerato ed esaminato gli elementi indicati nell'art. 133 cod. ben., pervenendo alla conclusione, priva di incoerenze o illogicità, che la soluzione dell'equivalenza lI era la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembr