Criminal appeal dismissed for generic grounds failing to specify motivation defects under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Moufadil Anwar's appeal inadmissible for failing to specify the grounds of his criticism. Although the appellant alleged a lack of thorough motivation regarding sentencing criteria, the court found the argument too generic to allow the appellate judge to exercise its supervisory power. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal against a criminal judgment must specify the defects in the reasoning; generic allegations without identifying specific elements fail to enable the appellate court to exercise its supervisory function and result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUFADIL ANWAR, nato in Marocco il 30/07/1987 avverso la sentenza de113/02/2023 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Moufadil Anwar; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e all'asseritamente mancato «vagli[o] in modo approfondito [de]i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.», è del tutto generico per indeterminatezza in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta in punto di responsabilità (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della stessa) e dell'irrogazione di una pena nella misura del minimo edittale del delitto di rapina (cinque anni di reclusione ed € 927,00 di multa), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023.