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Ordinanza — n. 143/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic criticism of lower court's legal qualification and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 143/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Restivo Christian inadmissible due to generic and factual criticisms. The appellant argued that the Court of Appeal erred in its legal qualification of facts and the severity of the imposed sentence. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already dismissed on appeal without providing specific, argumentative criticism.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic criticisms that merely repeat arguments already rejected by the court of first instance without offering specific, argumentative refutation of the legal qualification or sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic criticism legal qualification sentencing severity reiteration of arguments Corte di Cassazione procedural dismissal tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTIVO CHRISTIAN nato a TORINO il 30/09/1988 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Restivo Christian; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti al prevenuto e alla sanzione a questi inflitta, è indeducibile perché fondato su censure generiche e fattuali che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 3, in tema di idoneità delle minacce a far conseguire l'impossessamento e quanto alla gravità del fatto), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il C