Ordinanza — n. 141/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARFELLA ROSA (CUI 05KLWJE) nato a NAPOLI il 20/01/1973 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Marfella Rosa; Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si censura il mancato assorbimento del delitto di ricettazione in quelli di cui agli artt. 640 e 497-bis cod. pen., nonché la derubricazione della truffa nell'ipotesi tentata, sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 4, in punto di differente fatto tipico e bene giuridico tutelato delle diverse fattispecie incriminatrici e di consumazione della truffa con il conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno mediante acquisto del cellulare e del computer), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 141/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640 e 497-bis cod. pen., nonché la derubricazione della truffa nell'ipotesi tentata, sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 4, in punto di differente fatto tipico e bene giuridico tutelato delle diverse fattispecie incriminatrici e di consumazione della truffa con il conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno mediante acquisto del cellulare e del computer), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARFELLA ROSA (CUI 05KLWJE) nato a NAPOLI il 20/01/1973 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marfella Rosa; Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si censura il mancato assorbimento del delitto di ricettazione in quelli di cui agli artt. 640 e 497-bis cod. pen., nonché la derubricazione della truffa nell'ipotesi tentata, sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 4, in punto di differente fatto tipico e bene giuridico tutelato delle diverse fattispecie incriminatrici e di consumazione della truffa con il conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno mediante acquisto del cellulare e del computer), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Con gpere estensore Il Presidente