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Ordinanza — n. 141/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 141/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 141/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARFELLA ROSA (CUI 05KLWJE) nato a NAPOLI il 20/01/1973 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Marfella Rosa; Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si censura il mancato assorbimento del delitto di ricettazione in quelli di cui agli artt. 640 e 497-bis cod. pen., nonché la derubricazione della truffa nell'ipotesi tentata, sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 4, in punto di differente fatto tipico e bene giuridico tutelato delle diverse fattispecie incriminatrici e di consumazione della truffa con il conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno mediante acquisto del cellulare e del computer), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 141/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640 e 497-bis cod. pen., nonché la derubricazione della truffa nell'ipotesi tentata, sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 4, in punto di differente fatto tipico e bene giuridico tutelato delle diverse fattispecie incriminatrici e di consumazione della truffa con il conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno mediante acquisto del cellulare e del computer), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa difesa contro le pratiche commerciali illecite fine di indebito profitto reati economici lotta contro la frode concorso ideale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARFELLA ROSA (CUI 05KLWJE) nato a NAPOLI il 20/01/1973 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marfella Rosa; Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si censura il mancato assorbimento del delitto di ricettazione in quelli di cui agli artt. 640 e 497-bis cod. pen., nonché la derubricazione della truffa nell'ipotesi tentata, sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 4, in punto di differente fatto tipico e bene giuridico tutelato delle diverse fattispecie incriminatrici e di consumazione della truffa con il conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno mediante acquisto del cellulare e del computer), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Con gpere estensore Il Presidente