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Ordinanza — n. 140/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds for lack of argumentation and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 140/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Zouaghir Amine inadmissible due to procedural flaws. The appellant argued for a subjective element in the crime of receiving stolen goods and requested a suspended sentence, but the court found these grievances to be mere repetitions of lower court arguments without substantive legal critique. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if grievances consist solely of factual reiterations or lack specific legal argumentation against the lower court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of legal argumentation repetition of lower court facts crime of receiving stolen goods suspended sentence substitution cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
Considerato che la seconda doglianza, che censura sotto il profilo rnotivazionale la mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis cod.
Artt. 58, I. n. 689 del 1981
Art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150
689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150, e 133 cod.
133 cod. pen.
art. 20-bis cod. pen
Considerato che la seconda doglianza, che censura sotto il profilo rnotivazionale la mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUAGHIR AMINE nato il 22/07/1992 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zouaghir Amine; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, è incleducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, e fondate su valutazioni schiettamente fattuali, e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 4), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato che la seconda doglianza, che censura sotto il profilo rnotivazionale la mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per negare la sostituzione della pena detentiva pena (apparendo ostativa la prognosi negativa, ex artt. 58, I. n. 689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150, e 133 cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023