Italian Supreme Court dismisses appeal on attempted robbery, citing non-justiciability of factual re-evaluation in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gharbi Najoua Bent Ali inadmissible. The appellant contested the conviction for attempted robbery, arguing for a reclassification to attempted theft and challenging the denial of non-punishment and sentencing substitution. The court rejected these claims, ruling that factual reconstruction and legal qualification of specific criminal acts cannot be revisited at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court held that appeals challenging the substantive law violations based on the dynamic reconstruction of concrete facts are inadmissible in cassation proceedings, as the lower court's reasoning on factual qualification is not subject to review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHARBI NAJOUA BENT ALI nato il 05/10/1963 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gharbi Najoua Bent Ali; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti in termini di tentata rapina e se ne invoca la derubricazione in tentato furto, non è consentito in questa sede, in quanto denuncia violazioni di legge sostanziale basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; che con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di penale responsabilità della prevenuta per il reato di tentata rapina impropria;
Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata sostituzione della pena detentiva, risultano manifestamente infondati, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 5 e 6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere sia l'esimente (richiamando il valore economico dei beni), sia la sostituzione della pena (apparendo ostativa la prognosi negativa, ex artt. 58, I. n. 689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150, e 133 cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Con ggere estensore Il Pr