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Ordinanza — n. 138/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 138/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 138/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOUSNI AHMED (CUI 059ZCOC), nato in Marocco il 20/01/1985 avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Housni Ahmed; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente (primo motivo), nonché il vizio motivazionale e la violazione di legge, in relazione all'art. 62, n. 4), cod. pen., con riguardo al diniego della concessione della circostanza attenuante prevista da tale disposizione (secondo motivo) sono: il primo, non consentito, in quanto si risolve nella sollecitazione di una rivalutazione della valenza probatoria degli elementi di prova (della quale la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto alle pagg. 6-7), tra i quali l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa - la cui valutazione rappresenta una questione di fatto - il che non è ammissibile in questa sede di legittimità; il secondo, manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., avendo correttamente tenuto conto sia del fatto che la persona offesa era stata privata di tutti i suoi averi sia, in conformità con la giurisprudenza della Corte di cassazione, degli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale era stata esercitata la violenza, in considerazione della natura plurioffensiva del delitto di rapina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 138/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Housni Ahmed; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente (primo motivo), nonché il vizio motivazionale e la violazione di legge, in relazione all'art. 62, n. 4), cod. pen., con riguardo al diniego della concessione della circostanza attenuante prevista da tale disposizione (secondo motivo) sono: il primo, non consentito, in quanto si risolve nella sollecitazione di una rivalutazione della valenza probatoria degli elementi di prova (della quale la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto alle pagg. 6-7), tra i quali l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa - la cui valutazione rappresenta una questione di fatto - il che non è ammissibile in questa sede di legittimità; il secondo, manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., avendo correttamente tenuto conto sia del fatto che la persona offesa era stata privata di tutti i suoi averi sia, in conformità con la giurisprudenza della Corte di cassazione, degli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale era stata esercitata la violenza, in considerazione della natura plurioffensiva del delitto di rapina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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momento del reato corresponsabilità della vittima testimone a carico responsabilità penale testimonianza della vittima gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOUSNI AHMED (CUI 059ZCOC), nato in Marocco il 20/01/1985 avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Housni Ahmed; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla conferma della responsabilità del ricorrente (primo motivo), nonché il vizio motivazionale e la violazione di legge, in relazione all'art. 62, n. 4), cod. pen., con riguardo al diniego della concessione della circostanza attenuante prevista da tale disposizione (secondo motivo) sono: il primo, non consentito, in quanto si risolve nella sollecitazione di una rivalutazione della valenza probatoria degli elementi di prova (della quale la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto alle pagg. 6-7), tra i quali l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa - la cui valutazione rappresenta una questione di fatto - il che non è ammissibile in questa sede di legittimità; il secondo, manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., avendo correttamente tenuto conto sia del fatto che la persona offesa era stata privata di tutti i suoi averi sia, in conformità con la giurisprudenza della Corte di cassazione, degli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale era stata esercitata la violenza, in considerazione della natura plurioffensiva del delitto di rapina; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2