Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Fedai Aldin inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised. The appellant argued for a reclassification of the crime from attempted extortion to theft, but the court found these arguments merely repeated those already rejected by the lower court. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Criminal Procedure Code, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repeat reasons already discussed and rejected by the court of second instance, lacking a specific correlation with the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDAI ALDIN (CUI 037RF93) nato il 06/05/1991 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fetai Aldin; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica ascritti all'imputato in termini di tentata estorsione, invocandone la derubricazione nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano le pagine 3 e 4, in tema di pretesa non tutelabile in giudizio) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Consìlie estensore Il Presidente