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Ordinanza — n. 136/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 136/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 136/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOIANO GIANLUCA nato a PIEDIMONTE MATESE il 14/08/1976 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Boiano Gianluca; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e una violazione di legge nel mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risultano manifestamente infondati, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per ritenere integrato anche sotto il profilo soggettivo il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. (richiamando la costante esegesi di legittimità, in tema di sufficienza di adeguati chiarimenti da parte dell'imputato e di dolo eventuale) e per escludere la sua particolare tenuità, alla luce del valore del bene ricettato (richiamando il valore del bene);

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 136/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risultano manifestamente infondati, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per ritenere integrato anche sotto il profilo soggettivo il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. (richiamando la costante esegesi di legittimità, in tema di sufficienza di adeguati chiarimenti da parte dell'imputato e di dolo eventuale) e per escludere la sua particolare tenuità, alla luce del valore del bene ricettato (richiamando il valore del bene);

Parole chiave

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ricompensa divieto di accettare regali ricettazione recupero dei costi modalità di calcolo dell'ammenda circonvenzione illecita

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOIANO GIANLUCA nato a PIEDIMONTE MATESE il 14/08/1976 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Boiano Gianluca; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e una violazione di legge nel mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risultano manifestamente infondati, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici per ritenere integrato anche sotto il profilo soggettivo il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. (richiamando la costante esegesi di legittimità, in tema di sufficienza di adeguati chiarimenti da parte dell'imputato e di dolo eventuale) e per escludere la sua particolare tenuità, alla luce del valore del bene ricettato (richiamando il valore del bene);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Coriiere estensore Il President