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Ordinanza — n. 135/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as appellate court's sentencing discretion and factual findings are not reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 135/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the appellate court's refusal of generic mitigating circumstances and the specific sentence imposed. The court ruled that the appellate court's factual assessment and sentencing discretion under the Penal Code are not subject to review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation cannot review the factual findings or the exercise of sentencing discretion by the Court of Appeal regarding mitigating circumstances and penalty determination.

Parole chiave

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appellate review sentencing discretion mitigating circumstances factual findings inadmissible appeal attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIO ANGELO, nato a Riposto il 31/03/1975 avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (in regime di prevalenza sulla contestata aggravante) e alla determinazione della misura della pena è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, e che la determinazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha qui esercitata in aderenza ai principi e ai parametri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., irrogandola in misura ben inferiore alla media edittale, in considerazione proprio dell'invocata situazione personale dell'imputato, pregressa e successiva al reato (si veda, in particolare, la pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 202