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Ordinanza — n. 134/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 134/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 134/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BENEDETTIS ANGELO nato a SAN VALENTINO TORTO il 29/08/1956 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di De Benedittis Angelo; Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del fatto in termini di ricettazione, invocando la sussistenza di un furto o di un'appropriazione di cose smarrite, non è consentito in sede di legittimità perché non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'esame dei due motivi di gravame, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (in ogni caso i giudici di appello motivano anche in ordine alla versione difensiva del ritrovamento di res derelicta, reputandola implausibile);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 134/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., come si evince dall'esame dei due motivi di gravame, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (in ogni caso i giudici di appello motivano anche in ordine alla versione difensiva del ritrovamento di res derelicta, reputandola implausibile);

Parole chiave

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cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione procedure di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BENEDETTIS ANGELO nato a SAN VALENTINO TORTO il 29/08/1956 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Benedittis Angelo; Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica del fatto in termini di ricettazione, invocando la sussistenza di un furto o di un'appropriazione di cose smarrite, non è consentito in sede di legittimità perché non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'esame dei due motivi di gravame, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (in ogni caso i giudici di appello motivano anche in ordine alla versione difensiva del ritrovamento di res derelicta, reputandola implausibile);

Considerato che il profilo di censura che censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma), cod. pen., risulta manifestamente infondata, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere la particolare tenuità della ricettazione, alla luce del valore del bene ricettato e della personalità del prevenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Consi4re estensore Il Preside