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Ordinanza — n. 132/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding recidivism and sentencing circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 132/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mariotti Arnaldo Vittorio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground unfounded because recidivism must be counted for prescription periods regardless of its value in sentencing comparisons, citing established precedent. The remaining grounds were rejected as repetitive, based on alternative readings of evidence, or lacking merit against the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: Recidivism must be considered for prescription periods irrespective of its subvalence in sentencing comparisons; appeals based on alternative evidence readings or repetitive arguments are manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal prescription period recidivism calculation sentencing circumstances appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds recidiva restituzione del termine durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157, comma 3, cod. pen.
274899, che ha evidenziato come detta interpretazione corrisponda al dettato dell'art. 157, comma terzo, cod.
Art. 69 cod. pen.
che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen.).;
art. 69 cod. pen
che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen.).;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018
Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIOTTI ARNALDO VITTORIO nato a MASSA il 11/02/1957 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mariotti Arnaldo Vittorio; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente (cfr. Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899, che ha evidenziato come detta interpretazione corrisponda al dettato dell'art. 157, comma terzo, cod. pen. che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen.).;

Considerato che, quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, la Corte fiorentina ha correttamente richiamato l'insegnamento di legittimità per cui vale a provare la ricettazione l'implausibile giustificazione dell'imputato in ordine alla provenienza della cosa, di modo che le censure del ricorrente risultano meramente reiterative, basate su una lettura alternativa delle prove e comunque manifestamente infondate; Considerato che il quarto motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle circostanze generiche, è reiterativo e manifestamente infondato, a fronte di un'adeguata argomentazione che si fonda sui precedenti penali dell'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delira somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Corp Ofiere estensore Il Preside