Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Mario Napoli inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's findings on criminal liability, sentencing, and mitigating circumstances, arguing for a different legal classification and leniency. The court rejected these claims as manifestly unfounded because they merely repeated arguments already dismissed in the appellate judgment without presenting new evidence or legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, based on the mere repetition of arguments already rejected by the court of first instance or appeal, or when the lower court has adequately motivated its decision on facts not subject to review at this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLI RAFFAELE MARIO, nato ad Asti il 20/06/1987 avverso la sentenza del 06/03/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Raffaele Mario Napoli; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato cli cui all'art. 648, secondo (ora quarto) comma, cod. pen., con particolare riguardo all'elemento soggettivo (primo motivo), alla mancata derubricazione del fatto nella più lieve fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. (secondo motivo) e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo), sono: i primi due, manifestamente infondati, poiché sono basati su argomentazioni che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e che sono state puntualmente disattese dalla corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); il terzo, manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2