Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 130/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls criminal conviction due to defendant's death extinguishing the crime under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 130/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the defendant died before the trial concluded. Although the appeal was filed while the defendant was alive, his subsequent death extinguished the criminal liability under Article 150 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that no further proceedings could occur, resulting in the total dismissal of the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 150 cod. pen.; Art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: The death of the accused after the filing of the cassation appeal extinguishes the crime, necessitating the annulment of the judgment without remittal as the procedural relationship is exhausted.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of crime death of accused annulment without remittal criminal liability termination procedural exhaustion momento del reato reato flagrante altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 150 cod. pen.
Pertanto, il reato contestato al Valentino si è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.
Art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 150 cod. pen
Pertanto, il reato contestato al Valentino si è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016
(Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv.
Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010
267384-01; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv.
Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995
247790-01; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALENTINO ANDREA, nato a Torino il 28/07/1994 avverso la sentenza del 23/03/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/03/2023, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 22/11/2022 del Tribunale di Torino, esclusa la recidiva, rideterminava la pena inflitta ad Andrea Valentino per il reato di tentata rapina, confermando la condanna dello stesso Valentino per tale reato.

2. Avverso detta sentenza del 23/03/2023 della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Andrea Valentino, affidato a un unico motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si deve rilevare che, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell'imputato, come risulta dal certificato di morte del Valentino - avvenuta in Torino il 01/08/2023 - che è stato trasmesso dal Commissariato di pubblica sicurezza "Barriera Milano" della Questura di Torino, presso il quale l'imputato doveva presentarsi in quanto sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Pertanto, il reato contestato al Valentino si è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384-01; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790-01; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241-01).

P.Q.M.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma,