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Ordinanza — n. 129/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 129/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 129/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE ANGELO, nato a Palermo il 07/02/1969 avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte d'appello di Pallermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Angelo Filippone; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. e agli artt. 110, 629, primo e secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., è indeducibile poiché è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha argomentato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in modo del tutto logico ed esente da errori diritto, con una motivazione che, pertanto, si sottrae a censure in questa sede di legittimità, non essendo in tale sede ammissibile sollecitare, come fa il ricorrente, una diversa valutazione degli elementi probatori e, in particolare, tra l'altro, della credibilità e attendibilità della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 129/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Angelo Filippone; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. e agli artt. 110, 629, primo e secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., è indeducibile poiché è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha argomentato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in modo del tutto logico ed esente da errori diritto, con una motivazione che, pertanto, si sottrae a censure in questa sede di legittimità, non essendo in tale sede ammissibile sollecitare, come fa il ricorrente, una diversa valutazione degli elementi probatori e, in particolare, tra l'altro, della credibilità e attendibilità della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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concussione estorsione aggravamento della pena truffa aggravata corruzione nell'esecuzione forzata guida recidiva in stato di ebbrezza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE ANGELO, nato a Palermo il 07/02/1969 avverso la sentenza del 12/01/2023 della Corte d'appello di Pallermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelo Filippone; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. e agli artt. 110, 629, primo e secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., è indeducibile poiché è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha argomentato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in modo del tutto logico ed esente da errori diritto, con una motivazione che, pertanto, si sottrae a censure in questa sede di legittimità, non essendo in tale sede ammissibile sollecitare, come fa il ricorrente, una diversa valutazione degli elementi probatori e, in particolare, tra l'altro, della credibilità e attendibilità della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023