Cassation appeal dismissed for lack of specific argumentation regarding standing to file the criminal complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued he lacked standing to file the criminal complaint, but the court found this argument merely repeated the unsuccessful claims made at the appellate level without new substantive analysis. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide the specific, argumentative critique required to challenge the lower court's decision on standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely repeat arguments already rejected at the appellate level without providing new, specific, and argumentative criticism of the legal reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALM ERI VINCENZO nato a CARBONIA il 15/04/1957 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Palmeri Vincenzo; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di legittimazione nella presentazione della querela, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello in punto di legittimazione alla querela e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagina da 3 a 6 in tema di coesistenza di più soggetti passivi del reato, alla luce delle valutazioni di merito sulle risultanze istruttorie), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Con iere estensore Il Presidente