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Ordinanza — n. 127/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second instance judgment for theft, ruling procedural and substantive arguments inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 127/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Marione Ponziano inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Ponziano challenged the Palermo Court of Appeal's decision on the completeness of the first-instance investigation and the denial of non-prosecution due to minor damage. The court rejected these claims, noting that the appellate judge correctly exercised discretion to find the investigation complete and that the alleged theft amount did not meet the threshold for non-prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 603 c.p.p.; Art. 61 n. 11 c.p.; Art. 131-bis c.p.: The appellate court's discretionary assessment of investigation completeness and the application of non-prosecution grounds based on damage amount are not subject to revision in cassation if the reasoning is logical and consistent.

Parole chiave

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inadmissible appeal investigation completeness discretionary assessment non-prosecution threshold prescription period theft aggravating circumstances court costs order opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 603 c.p.p.
Letto il ricorso di Ponziano Marione; ritenuto che il primo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 603 cod.
Art. 61 n. 11 c.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 603 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Ponziano Marione; ritenuto che il primo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 603 cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni
Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari
Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv.
Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Ligresti
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.
Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni
217266-01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv.
Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni
256463-01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIONE PONZIANO, nato ad Agrigento il 03/07/1990 avverso la sentenza del 13/12/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ponziano Marione; ritenuto che il primo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio della motivazione, è manifestamente infondato, atteso che - posto che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e che tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620- 01;

Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666-01) - la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto la completezza dell'indagine dibattirnentale svolta in primo grado e, perciò, di potere decidere allo stato degli atti e, in particolare, l'irrilevanza della fattura di cui si chiedeva l'acquisizione non solo perché recante una data anteriore ai fatti sub iudice, circostanza che è contestata dal ricorrente, ma anche perché di importo ben inferiore alla somma di cui alla contestata appropriazione indebita; considerato che il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla conferma dell'affermazione di responsabilità per il reato di appropriazione indebita e della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11), cod. pen., non è consentito, atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che risulta priva di contraddizioni e illogicità manifeste (se vedano, in particolare, le pagine da 2 a 4 della stessa sentenza), esso si traduce, sostanzialmente, nella sollecitazione di una diversa valutazione degli elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla significato e alla valenza probatoria degli stessi, il che non è consentito in sede di legittimità; considerato che il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha negato la sussistenza di tale causa di non punibilità con la motivazione, del tutto logica, che l'ammontare non ridotto della somma oggetto di appropriazione (€ 1(1.960,00) escludesse l'esiguità del danno e, quindi, l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità; ritenuto che il quarto motivo, con il quale si deduce la prescrizione del reato anteriormente alla pronuncia dell'impugnata sentenza di appello, è manifestamente infondato, atteso, posto che il reato di appropriazione indebita, considerata l'esistenza di atti interruttivi del corso della prescrizione, si prescrive in sette anni e mezzo, poiché il reato attribuito all'imputato è stato commesso, secondo l'imputazione, «in epoca anteriore e prossima al 21.10.2015», esso si prescriveva, salve le sospensioni del corso della prescrizione, nell'aprile del 2023, cioè dopo la pronuncia dell'impugnata sentenza di appello; ritenuto, altresì, che l'inammissibilità del ricorso, per le ragioni che si sono dette, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude, perciò, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463-01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così