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Ordinanza — n. 126/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific argumentation against lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 126/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Farnocchia Andrea inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the sole ground alleging a defect in the qualification of facts as attempted extortion was merely a repetition of arguments already rejected by the appellate court without substantive critique. Additionally, the second ground regarding the credibility of witnesses was deemed generic and indeterminate, failing to meet the specific requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the necessary specificity to allow the higher court to exercise its supervisory function.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 393 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism, or if they merely repeat arguments already rejected by the lower court without providing a new, specific argumentative critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity repetition of arguments Code of Criminal Procedure supervisory function qualification of facts motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Art. 393 cod. pen.
Letto il ricorso di Farnocchia Andrea; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce un vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti all'imputato in termini di tentata estorsione, e se ne invoca la derubricazione nel delitto di cui all'art. 393 cod.
art. 393 cod. pen
Letto il ricorso di Farnocchia Andrea; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce un vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti all'imputato in termini di tentata estorsione, e se ne invoca la derubricazione nel delitto di cui all'art. 393 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARNOCCHIA ANDREA nato a VIAREGGIO il 20/12/1972 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Farnocchia Andrea; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce un vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti all'imputato in termini di tentata estorsione, e se ne invoca la derubricazione nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen., è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della motivazione), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il secondo, stringato motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla credibilità dei testi, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Consig\