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Ordinanza — n. 125/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and rejects claim of non-applied substitute penalty due to lack of cooperation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 125/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giuseppe Currò's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability and the refusal to apply a substitute penalty under specific articles of the 1981 law. The court rejected the appeal because the argument regarding criminal liability was too generic and failed to engage with the original judgment's reasoning, while the refusal of the substitute penalty was upheld due to the defendant's voluntary refusal to provide information on his living conditions, which prevented a favorable prognosis.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis cod. pen.; Artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689; Art. 58 della legge n. 689 del 1981: An appeal challenging criminal liability must be specific and engage with the original judgment's reasoning, and a substitute penalty may be refused when the defendant voluntarily withholds information necessary for a favorable prognosis.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argument substitute penalty prognosis refusal voluntary non-cooperation court costs criminal liability omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Giuseppe Currò; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio rnotivazionale e la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità penale del ricorrente e alla mancata applicazione di una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. e agli artt.
Artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689
Art. 58 della legge n. 689 del 1981
art. 20-bis cod. pen
Letto il ricorso di Giuseppe Currò; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio rnotivazionale e la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità penale del ricorrente e alla mancata applicazione di una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURRÒ GIUSEPPE, nato a Francavilla di Sicilia il 12/05/1964 avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Currò; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio rnotivazionale e la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità penale del ricorrente e alla mancata applicazione di una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. e agli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689: quanto all'affermazione di responsabilità penale, non è consentito in quanto è del tutto generico, atteso che il ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata al riguardo; quanto alla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato in ordine alla ragione per la quale ha ritenuto di non applicarne, evidenziando come l'imputato si fosse volutamente sottratto dal fornire informazioni in ordine alle proprie condizioni di vita, così non consentendo la formulazione di una prognosi favorevole ai sensi dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 20