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Ordinanza — n. 124/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 124/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 124/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE SERIGNE MAMADOU nato il 01/03/1980 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Ndiaye Serigne Mamadou; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui la richiesta delle stesse deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come si evince a pagina 3 della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 124/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione riduzione delle spese giudiziarie allegazioni insufficientemente motivate anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE SERIGNE MAMADOU nato il 01/03/1980 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ndiaye Serigne Mamadou; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui la richiesta delle stesse deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come si evince a pagina 3 della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Con liere estensore Il Presidente