Italian Court dismisses appeal on sentencing and reopening grounds, upholding appellate court's discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Jacopo Olivetti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's rejection of a request to reopen proceedings and its sentencing decision. The court ruled that both the decision to renew investigative hearings and the specific penalty amount fall within the discretionary power of the trial judge, which cannot be reviewed for errors in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 3, cod. proc. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The appellate court's decision to renew investigative hearings depends on the discretion of the trial judge regarding the completeness of the investigation, and the determination of the penalty amount is also subject to the trial judge's discretionary power based on statutory principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVETTI JACOPO, nato a Torino il 20/01/1997 avverso la sentenza del 22/03/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Jacopo Olivetti; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di inosservanza dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo al rigetto della richiesta di riapertura del dibattimento per riesaminare la persona offesa, è manifestamente infondato, atteso che, posto che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, esso è stato correttamente motivato (si veda, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della misura della pena, è manifestamente infondato, atteso che la determinazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha qui esercitata in aderenza ai principi e ai parametri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., del cui utilizzo la Corte d'appello ha dato adeguatamente conto (si veda, in particolare, la pagg. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaP e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre